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Art. 17, L. 141/92
In linea di massima possono comprendersi nello stato di bisogno le condizioni di difficoltà economica contingente o momentanea con particolare riguardo ai casi di malattia o di infortunio. La valutazione dello stato di bisogno è di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine di appartenenza che delibera l'ammontare dell'erogazione nei limiti della quota assegnata dalla Cassa per ciascun anno e in proporzione al numero di iscritti agli Albi ed alla Cassa stessa (assistenza ordinaria). Qualora il Consiglio dell'Ordine esaurisca la suddetta quota, eventuali ulteriori delibere di assegnazione, corredate dei documenti indicati all'art. 13 del Regolamento del 7.07.1997, potranno essere evase solo su parere favorevole del Comitato dei Delegati (assistenza straordinaria). Beneficiari: iscritti alla Cassa da data anteriore alla presentazione delle domande di erogazione di assistenza. Agli iscritti alla Cassa sono equiparati coloro che abbiano già presentato domanda di iscrizione; in questo caso, l’erogazione dell’assistenza può avvenire solo dopo che la Giunta abbia provveduto sulla domanda di iscrizione. L’assistenza può essere erogata solo in relazione ad eventi verificatisi dopo la presentazione della domanda di iscrizione alla Cassa; avvocati che, pur senza essere iscritti alla Cassa, contribuiscano, ai sensi dell’art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, o abbiano contribuito ai sensi degli artt. 10 e 11 della medesima legge, come modificati dagli artt. 5 e 6 della legge 11 febbraio 1992, n.141, o che abbiano versato contributi personali in base a leggi precedenti. Salvo casi particolari e con espressa e circostanziata motivazione, i provvedimenti assistenziali per questa categoria non possono superare l’importo delle contribuzioni pagate, rivalutate ai sensi dell’art. 16 della legge n. 576/80; coloro che ricevono sia pensioni dirette (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o di invalidità) sia pensioni indirette o di reversibilità; familiari di persone defunte appartenenti ad una delle precedenti categorie ed inoltre familiari di persone defunte già iscritte al disciolto ente di previdenza. A tal fine, si intendono come familiari: il coniuge, i parenti di primo e secondo grado ed i soggetti mantenuti di fatto dal defunto (art. 433 c.c.). Per i familiari di avvocati e procuratori di cui alla categoria indicata al punto 2), devono essere rispettati i limiti di erogazione sopra detti; per i familiari dei titolari di pensione indiretta o di reversibilità, la erogazione di assistenza deve avere carattere di assoluta eccezionalità motivata in modo specifico. Domanda: La domanda di assistenza, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inoltrata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Misura dell’assistenza: Nel caso del professionista iscritto alla Cassa o di familiare di un professionista deceduto con lo status di iscritto, il contributo assistenziale viene erogato nella misura deliberata dal Consiglio dell’Ordine. Nel caso di professionista non iscritto alla Cassa, cancellato dalla stessa (o di familiare di professionista deceduto con lo status di non iscritto o di cancellato) il contributo assistenziale viene concesso nei limiti della contribuzione versata e sino ad esaurimento della stessa. La Cassa, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della delibera di erogazione, dispone la trasmissione ai Consigli dell’Ordine, a mezzo della banca cassiera, degli importi deliberati.
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