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Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
(art. 3 legge n. 141/92) Le pensioni dirette erogate dalla Cassa sono reversibili in favore del coniuge superstite, del coniuge divorziato, degli orfani minorenni, degli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro, degli orfani maggiorenni studenti in regola con il corso di studi e comunque non oltre il 26° anno di età. La pensione è concessa, a domanda, in favore del: coniuge, anche se separato legalmente, purché non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione. Il coniuge superstite separato "con addebito" ha diritto alla pensione soltanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto; coniuge divorziato, a condizione che: sia titolare dell’assegno alimentare, di cui all’art. 5 della legge n. 898/1970; non risulti passato a nuove nozze; la data di inizio del rapporto assicurativo dell’iscritto pensionato sia anteriore alla data della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio Qualora esista un coniuge superstite, avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione a questi spettante è attribuita dal Tribunale al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso in cui cessi il diritto del coniuge superstite (per morte o nuove nozze), il coniuge divorziato al quale sia stata già attribuita una quota di pensione, può chiedere che gli venga attribuita l'intera percentuale dovuta a titolo di pensione di reversibilità; orfani: minori di anni 18; studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento della morte, che non prestino lavoro retribuito; studenti universitari, a carico del genitore al momento della morte, che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il 26° anno di età; maggiorenni con inabilità permanente ed assoluta a proficuo lavoro sussistente al momento della morte del dante causa ed a carico dello stesso. La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato e viene revocata nel caso in cui la vedova o il coniuge divorziato passi a nuove nozze. Tale revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il matrimonio. La pensione di reversibilità è dovuta in favore del coniuge superstite e dei figli nella misura del: 60 per cento al solo coniuge, dell'80 per cento al coniuge con un solo figlio; del 100 per cento al coniuge con due o più figli; in mancanza del coniuge o alla sua morte, del 60 per cento ad un solo figlio; dell'80 per cento a due figli, del 100 per cento a tre o più figli. Ai fini del calcolo della pensione di reversibilità l'importo della pensione d'invalidità è aumentato di tre settimi.
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