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Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
(art. 3 legge n. 141/92) La pensione indiretta spetta al coniuge superstite dell’iscritto deceduto prima di aver maturato il diritto a pensione, nonché al coniuge divorziato, agli orfani minori, agli orfani maggiorenni studenti, agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro, tutti alle stesse condizioni stabilite per la pensione di reversibilità cui si rimanda. È concessa a domanda degli interessati, purché ricorrano le seguenti condizioni: l'avvocato sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a decorrere da data anteriore al compimento del 40° anno di età; l’iscritto abbia maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa; l’eventuale cessazione della iscrizione alla Cassa non sia intervenuta prima di tre anni anteriori al decesso e non sia stato chiesto dall'iscritto il rimborso dei contributi, di cui all’art. 21 della legge 576/80; regolarità della posizione contributiva del de cuius. La pensione indiretta decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’iscritto ed è revocata, nel caso in cui la vedova passi a nuove nozze, dal primo giorno del mese successivo al matrimonio. Ai fini della determinazione dell’importo della pensione, l’anzianità effettiva è aumentata di dieci annualità fino a raggiungere il massimo di complessive trentacinque. La pensione indiretta non può, in alcun caso, essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo a carico dell’iscritto nell’anno anteriore a quello del decesso. La pensione indiretta è dovuta in favore del coniuge superstite e dei figli nella misura del: 60 per cento al solo coniuge, dell'80 per cento al coniuge con un solo figlio; del 100 per cento al coniuge con due o più figli; in mancanza del coniuge o alla sua morte, del 60 per cento ad un solo figlio; dell'80 per cento a due figli, del 100 per cento a tre o più figli. Il coniuge superstite, i figli minorenni (o equiparati) e maggiorenni inabili a proficuo lavoro di un avvocato deceduto, senza aver maturato il requisito dei dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, possono avvalersi della facoltà di riscatto, di cui all’art. 24 della legge n. 141/1992 al fine di conseguire il titolo per la concessione della pensione indiretta. Per quanto concerne l'accertamento della continuità dell'esercizio professionale, la compilazione del modulo di domanda, il calcolo dell’importo della pensione, si rinvia a quanto detto per la pensione di vecchiaia.
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