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Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
(art. 5 legge 20 settembre 1980 n. 576) La pensione di invalidità è concessa, a domanda dell'iscritto, alle seguenti condizioni: la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia ridotta, in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo; l'infermità o il difetto fisico o mentale siano intervenuti dopo l'iscrizione o, se preesistenti, si siano successivamente aggravati o siano sopraggiunte nuove infermità tali da ridurre la capacità lavorativa a meno di un terzo; l'iscrizione alla Cassa sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età del richiedente; l'effettiva iscrizione alla Cassa sussista per almeno 10 anni; la regolarità della posizione contributiva (delibera 15.03.2002). La domanda deve essere corredata da un certificato medico attestante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, l'indicazione della causa e l'epoca del suo insorgere o del suo aggravarsi. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. L'importo della pensione è pari al settanta per cento di quello spettante per la pensione di inabilità ed è determinato con le stesse modalità di calcolo della pensione di vecchiaia. In ogni caso, è assicurato il minimo pari al settanta per cento di otto volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Ai fini del calcolo dell'importo di pensione, l'anzianità effettiva è aumentata di dieci annualità, fino a raggiungere il massimo di complessive trentacinque. Per le pensioni che, al momento dell'ammissione, vengono dichiarate revisionabili dalla Giunta Esecutiva si accerta, ogni tre anni, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto delle risultanze degli accertamenti medici, la Cassa conferma o revoca la concessione della pensione. La pensione diventa definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. In caso di aggravamento delle condizioni di salute, il professionista può chiedere l'ammissione alla pensione d'inabilità alle condizioni previste per tale trattamento. Il pensionato d'invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la commutazione della pensione di invalidità in uno di tali trattamenti pensionistici. In tal caso la pensione di vecchiaia decorrerà dal 1° del mese successivo alla presentazione della domanda. Per le pensioni di anzianità si applicheranno le finestre d'accesso in relazione al trimestre di presentazione della domanda. NORME COMUNI ALLE PENSIONI DI INABILITA' E DI INVALIDITA' (art. 6 legge 20 settembre 1980 n. 576) Nei casi di inabilità o di invalidità derivante da infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento del danno, ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 del c.c., in concorso con l’Ente assicuratore ove questi abbia diritto alla surroga. Qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse o, se concesse, vengono revocate. Nei casi in cui il risarcimento sia inferiore alla suddetta capitalizzazione, le pensioni di cui sopra sono concesse in misura proporzionalmente ridotta.
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