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Domanda Di Pensione Di Anzianitą
autore: Referente Informatico

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza


(art. 3 legge n. 576/80; art. 8 legge n. 335/95 e art. 59 legge n. 449/97)

 

La pensione di anzianità si consegue dopo almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa ; l'ammissione al trattamento, su indicato, è subordinata alla cancellazione da tutti gli albi professionali, compreso l'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

La legge 8/8/1995 n. 335 ha introdotto, a parziale modifica della legge n. 576/80, il requisito dell'età minima di 58 anni dal 1° gennaio 2001, nonché la possibilità di acquisire il diritto a pensione al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, a prescindere dall'età.

(art. 59 - commi 6, 8 e 20 - legge 27/12/1997 n. 449)

La legge 27/12/1997 n. 449 ha introdotto delle "finestre di accesso" per coloro che risultino in possesso dei requisiti dell'età e dell'anzianità minima d'iscrizione. A decorrere dal 2001 gli iscritti che presentino domanda di pensione di anzianità nel:

1° trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno;
2° trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
3° trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
4° trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.
La regolarità della posizione contributiva è condizione per l'ammissione al diritto a pensione (delibera CdA 15.03.2002).

La Giunta Esecutiva, accertata la sussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della pensione, delibera la data di decorrenza del trattamento secondo i termini di accesso, di cui all'art. 59, commi 6° e 8°, della legge n. 449/97   e quella entro il quale il professionista dovrà dimostrare l'avvenuta cancellazione da tutti gli Albi.

Qualora l'avvocato non abbia provveduto alla cancellazione anteriormente alla presentazione della domanda, la Giunta Esecutiva determina l'importo della pensione, con riferimento al momento di cancellazione dagli Albi e con le stesse modalità di calcolo della pensione di vecchiaia.


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