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Domanda Di Pensione Di Vecchiaia
(art. 2 legge 20/09/1980 n. 576 come modificato dall’art. 1 legge 11/02/1992 n.141) La pensione di vecchiaia si consegue a 65 anni dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Purché sussistano i requisiti di cui sopra, detta pensione viene concessa, a domanda dell’interessato, sia iscritto che cancellato dalla Cassa; in quest'ultimo caso, solo a condizione che non abbia chiesto il rimborso dei contributi soggettivi, di cui all’art. 21 della citata legge n. 576/80. Gli anni riscattati, a norma dell'art. 24 della legge n. 141/92, sono utili sia ai fini dell'anzianità dell'iscrizione alla Cassa che per la determinazione dell'importo della pensione, mentre quelli riscattati in base alla normativa previgente sono utili al fine di completare l'anzianità minima richiesta per acquisire il diritto a pensione. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 65° anno di età. Qualora il richiedente non abbia maturato, al compimento del 65° anno di età, il prescritto trentennio di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, la pensione decorre dal 1° febbraio dell’anno nel quale l’iscritto maturerà tale anzianità minima. L'effettiva iscrizione si realizza con la prova dell'esercizio continuativo della professione forense, secondo i criteri dettati nel tempo dal Comitato dei Delegati (vedi Guida Previdenziale "criteri per la prova dell'esercizio continuativo della professione forense"). L'altro requisito dell'effettiva contribuzione si realizza con il regolare pagamento dei contributi per il numero minimo degli anni previsti dalla normativa vigente, pur in presenza di ulteriori anni di iscrizione per i quali la contribuzione non sia stata regolare. Nel caso in cui l'omissione contributiva, totale o parziale, riguardi anni per i quali non sia intervenuta prescrizione, fino a che non intervenga il pagamento, né l'anno di iscrizione né il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF verranno considerati ai fini della determinazione dell'importo di pensione. Nel caso in cui l'anno o gli anni per i quali c'è inadempimento contributivo rientrino nel periodo di riferimento, ai fini del calcolo della pensione, verrà assunto quale reddito professionale "0". La Cassa provvederà in ogni caso al recupero coattivo di tutti i contributi. Una volta intervenuto il completo ed esatto adempimento dell'obbligazione contributiva, la pensione verrà ricalcolata tenendo conto degli anni di contribuzione precedentemente esclusi e il nuovo importo del trattamento, così determinato, verrà erogato a partire dal 1° giorno del mese successivo al predetto adempimento (CdA 24.11.2001). Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato che le contribuzioni una volta prescritte non possono essere né richieste dalla Cassa Forense, né versate dall'iscritto (CdA 07.09.2001). Di conseguenza, nel caso in cui l'omissione contributiva, totale o parziale, riguardi anni per i quali sia intervenuta prescrizione, né l'anno di iscrizione né il reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF verranno considerati ai fini della determinazione dell'importo di pensione. Nel caso in cui l'anno o gli anni per i quali c'è inadempimento contributivo rientrino nel periodo di riferimento, ai fini del calcolo della pensione verrà assunto quale reddito professionale "0" (CdA 15.03.2002). Per le pensioni di vecchiaia aventi decorrenza sino all'1.01.2002, a norma dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980 n. 576, come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983 n. 175 e dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 141, l'importo è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, all'1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini IRPEF nei quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Per le pensioni aventi decorrenza 01.02.2002, il periodo di riferimento ed il numero di anni di più elevato reddito da prendere a base per il calcolo, saranno pari a venti su venticinque. Per coloro che alla data del 31.12.2001 hanno compiuto almeno quarantacinque anni di età e maturato almeno dieci anni di anzianità, nel rispetto del pro rata in relazione all'anzianità già maturata, l'importo della pensione sarà costituito dalla somma di due quote: una prima quota, corrispondente all'anzianità già maturata al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, determinata secondo i criteri previsti dalla normativa vigente fino a tale data; una seconda quota, corrispondente alla ulteriori anzianità, determinata in base ai criteri previsti dal presente provvedimento. L'importo della pensione ottenuto dalla somma delle due quote non potrà comunque essere superiore a quello conseguibile utilizzando l'intera anzianità maturata al momento del pensionamento nel sistema di calcolo previsto per la prima quota (Comitato dei Delegati 19.01.2001). Per il calcolo della media, di cui sopra, si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo del 10% . La scelta dei migliori redditi viene effettuata dopo aver rivalutato i redditi dei singoli anni escluso l'ultimo. I redditi utilizzati nel calcolo dei trattamenti vengono rivalutati al 100% dei coefficienti di rivalutazione (art. 15 legge n. 576/80 e D.M. 25.09.90). Per le pensioni con decorrenza 1/1/2004 - 1/12/2004, i coefficienti di rivalutazione, da applicare per il calcolo della pensione, sono: ANNO DI PRODUZIONE DEL REDDITO - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE 1979 5,3138 1980 4,5927 1981 3,7925 1982 3,1950 1983 2,7472 1984 2,3889 1985 2,1599 1986 1,9889 1987 1,8745 1988 1,7921 1989 1,7068 1990 1,6011 1991 1,5090 1992 1,4183 1993 1,3456 1994 1,2914 1995 1,2429 1996 1,1792 1997 1,1350 1998 1,1160 1999 1,0963 2000 1,0790 2001 1,0516 2002 1,0240 2003 1,0000 Rivalutati i redditi, si determinata la media in base alla quale viene calcolato l'importo della pensione. Gli scaglioni di reddito per le pensioni con decorrenza 2004 sono di seguito indicati: COEFFICIENTI DI CALCOLO - SCAGLIONI DI REDDITO 1,75 Fino a Euro 38.300,00 1,50 Da Euro 38.300,01 Fino a Euro 57.600,00 1,30 Da Euro 57.600,01 Fino a Euro 67.150,00 1,15 Da Euro 67.150,01 Fino a Euro 76.800,00 La media dei redditi rivalutati viene moltiplicata per il numero degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa nonché per i coefficienti variabili in relazione agli scaglioni di reddito, modificati annualmente in conseguenza della rivalutazione, di cui all'art. 15 della legge n. 576/80 L'importo di pensione di vecchiaia non può essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione. Ai fini dell’effettiva iscrizione alla Cassa e del calcolo della pensione si computano per intero l’anno solare in cui ha avuto inizio detta iscrizione e quello di maturazione del diritto a pensione, ai sensi dell’art. 4 della citata legge n. 141. NOTE ILLUSTRATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA La domanda di pensione deve essere trasmessa utilizzando il modulo predisposto dalla Cassa, debitamente compilato in ogni sua parte. Detto modulo contiene una serie di quesiti per ciascuno dei quali sono previste due risposte alternative. Il richiedente deve quindi barrare la casella corrispondente alla situazione nella quale si trova. Nei punti a) b) c) d) e) l'avvocato è tenuto a fornire ogni informazione utile al fine di consentire alla Cassa di accertare l'inesistenza di alcuna situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense. Nel punto f) relativo al periodo 1952/1965, l'avvocato è tenuto a rilasciare un'autodichiarazione attestante l'eventuale iscrizione nei ruoli di R.M. categ. C1 per reddito professionale tassabile sin dall'anno di iscrizione alla Cassa o da uno degli anni successivi a tale iscrizione fino al 1965. Non è indispensabile l'indicazione dell'ammontare del reddito prodotto in ciascuno di tali anni in considerazione della difficoltà di ottenere a distanza di tempo idonea certificazione da parte dell'Ufficio delle Imposte. Nel punto g) relativo al periodo 1966/1975, il prospetto deve essere compilato dagli avvocati che, in sede di revisione, non hanno comunicato alla Cassa il reddito professionale prodotto in ciascuno di tali anni. Nel punto h) l'avvocato dovrà indicare il reddito professionale netto dichiarato ai fini dell'IRPEF ed il volume di affari denunciato ai fini IVA relativi agli anni dal 1976 fino a quello del pensionamento. Se l’avvocato è in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie (modelli 5) può anche confermare, quanto già comunicato annualmente alla Cassa indicando i redditi ed i volumi di affari prodotti nell'ultimo biennio. Si evidenzia la necessità che le istanze siano sottoscritte in ogni pagina e presentate unitamente a copia fotostatica (di entrambi i lati), di un documento valido di identità del richiedente che verrà inserito nel fascicolo dell'interessato unitamente all'istanza medesima. L'avvocato dovrà infine optare tra il pagamento della pensione a mezzo di assegno circolare non trasferibile o tramite accredito su conto corrente bancario, a lui intestato.
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