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Modello 5 bis/2003
autore: Referente Informatico

Fac-simile


FINALITA' DELLA COMUNICAZIONE 

 

La comunicazione obbligatoria ex art. 17 della legge n.  576/1980 (modello 5) rappresenta uno strumento fondamentale del rapporto previdenziale avvocato/Cassa. Con il modello 5, infatti, ciascun professionista dichiara alla Cassa i propri dati reddituali e procede all'autoliquidazione degli eventuali contributi dovuti fornendo, in tal modo, alla Cassa, le informazioni necessarie ad un corretto svolgimento della gestione previdenziale. Ciò assicura, tra l’altro, grazie ad un continuo monitoraggio degli andamenti demografici e dei redditi degli avvocati (reso possibile dalle statistiche sui dati ricevuti dalla Cassa), di svolgere approfondite analisi sugli scenari previdenziali, presenti e futuri, della categoria dei professionisti.

Più in concreto l’invio del modello 5, da parte di tutti gli iscritti agli albi, consente alla Cassa di verificare tempestivamente due importanti aspetti previdenziali legati al singolo professionista:

il raggiungimento o meno dei limiti di reddito per la continuità dell'esercizio professionale (per obbligo di iscrizione, diritto a prestazioni, etc.);
il regolare pagamento dei contributi integrativi (per tutti) e soggettivi (solo per gli iscritti alla Cassa) annualmente dovuti.
La Cassa predispone annualmente la modulistica con le relative istruzioni per la compilazione, di cui una parte, personalizzata, viene trasmessa a ciascun iscritto agli albi all'indirizzo di studio risultante dagli archivi informatici della stessa Cassa, mentre l’altra , non personalizzata, e’ inviata a tutti gli Ordini per agevolare coloro che, per qualsiasi motivo, non avessero ricevuto la modulistica personalizzata.
Il modello 5 personalizzato, con indicazione dei dati anagrafici del professionista, e’ predisposto in unico esemplare e, pertanto, in caso di errore nella compilazione, sara’ necessario utilizzare un modulo in bianco reperibile presso la Cassa o gli Ordini. La Cassa ha, inoltre, attivato un servizio di compilazione assistita del modello 5 rinvenibile nella sezione "Accesso Riservato", digitando codice meccanografico e PIN.

INDEROGABILITA' ALL'OBBLIGO DI INVIO 

L’obbligo di invio del modello 5 non è escluso nei casi di:

mancata apertura della partita IVA;
omessa presentazione di dichiarazione al fisco;
inesistenza di reddito professionale IRPEF netto o di volume di affari IVA;
iscrizione al solo albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori;
situazioni di incompatibilità non rilevate dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO 

A norma dell'art. 17 della legge 20/9/1980 n. 576, come modificato dall’art. 9 della legge 11/2/1992 n. 141, sono obbligati a trasmettere alla Cassa il modello 5:

I praticanti con abilitazione al patrocinio iscritti alla Cassa nell'anno anteriore a quello di invio del modello 5;
gli avvocati iscritti solo agli albi, anche per un solo giorno, nell'anno anteriore a quello di trasmissione del modello 5;
gli avvocati, di nazionalita' italiana che esercitano la professione all'estero e quelli di nazionalita' estera che risultino iscritti in un albo professionale in Italia, limitatamente alla parte di reddito e di volume di affari, soggetta a tassazione in Italia;
i professori universitari che abbiano optato per il tempo definito e conservato l'iscrizione agli albi;
i Giudici Onorari Aggregati (GOA) non iscritti alla Cassa, che risultino iscritti in un albo professionale nell'anno anteriore a quello di invio del modello 5, in quanto equiparati a tutti gli effetti agli Avvocati iscritti solo agli albi;
gli iscritti alla Cassa, anche se per frazione di anno, compresi i GOA indipendentemente dal fatto che risultino o meno cancellati dagli albi;
gli eredi di avvocati deceduti obbligati all'invio del modello 5. Qualora il decesso sia intervenuto in una data compresa tra il 1° aprile ed il 30 settembre 2004, il termine per l'invio del modello 5/2004 e' prorogato di sei mesi e fissato al 31/3/2005.

SOGGETTI NON OBBLIGATI ALL'INVIO 

Non sono obbligati a trasmettere alla Cassa il modello 5:

gli avvocati iscritti contemporaneamente in più albi professionali che, a seguito di espressa disposizione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa con decorrenza 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il modello 5 (o precedente), oppure dalla data di iscrizione agli albi forensi, se successiva.
Tali professionisti sono comunque tenuti a fornire alla Cassa la prova dell’avvenuta opzione al fine di essere esonerati dall’obbligo di invio del modello 5, nonché dal pagamento dei contributi;

i soggetti, che per l'intero anno solare precedente a quello di invio del modello 5, erano praticanti abilitati al patrocinio non iscritti alla Cassa;
i soggetti che, per l'intero anno solare precedente a quello di invio del modello 5, erano iscritti negli elenchi speciali dei legali enti pubblici o dei docenti universitari a tempo pieno;
gli iscritti nel registro dei praticanti senza abilitazione al patrocinio.

MODALITA' E TERMINI PER L'INVIO 

Il modello 5 deve essere trasmesso alla Cassa, debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, con raccomandata semplice (indirizzata a Casella Postale n. 6039 Uff. P.T. - Roma Prati) o, in via telematica, entro il 30 settembre di ciascun anno.

La mancata indicazione di taluno degli elementi essenziali del modello 5 equivale a comunicazione omessa.
Sono considerati elementi essenziali:

i dati che consentono l’identificazione del dichiarante;
il reddito professionale netto dichiarato ai fini dell'IRPEF;
il volume d’affari denunciato ai fini dell’IVA.
Il dichiarante, nel caso di mancata sottoscrizione del modulo, a condizione che sussistano tutti gli altri elementi essenziali, e' tenuto ad integrare la comunicazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell’invito da parte della Cassa. In difetto, la comunicazione incompleta, per mancanza della sottoscrizione, equivale a comunicazione omessa.

SCADENZARIO TERMINI ORDINARI INVIO MODELLI 5 

Fino all'anno di dichiarazione 2002, il modello 5 doveva essere inviato alla Cassa entro i trenta giorni successivi al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Dal 2003, invece, il termine di scadenza e' fissato al 30 settembre.

ANNO MODELLO 5 TERMINE INVIO MOD. 5

1981 mer 01/07/1981
1982 mer 30/06/1982
1983 gio 30/06/1983
1984 lun 09/07/1984
1985 lun 01/07/1985
1986 mer 02/07/1986
1987 mer 01/07/1987
1988 gio 30/06/1988
1989 ven 30/06/1989
1990 lun 02/07/1990
1991 lun 01/07/1991
1992 ven 31/07/1992
1993 lun 16/08/1993
1994 lun 01/08/1994
1995 lun 31/07/1995
1996 mer 31/07/1996
1997 gio 31/07/1997
1998 lun 31/08/1998 *
1999 mer 01/09/1999
2000 mer 30/08/2000 *
2001 ven 30/11/2001
2002 sab 30/11/2002
2003 mar 30/09/2003
2004 mar 30/09/2004

*   Apposite delibere del C.d.A. della Cassa, per le scadenze del modello 5/1998 e del modello 5/2000, hanno stabilito di non applicare sanzioni per ritardi nell'invio contenuti, rispettivamente, entro il 15/09/1998 e il 07/09/2000.

MODELLO 5 BIS 

Sono tenuti all’invio del modello 5/bis, entro lo stesso termine previsto per la trasmissione del modello 5, i professionisti che, nel corso dell’anno anteriore a quello di presentazione della comunicazione obbligatoria, hanno svolto attività professionale in forma associata.

Per ciascuno studio associato dovrà essere trasmesso alla Cassa un solo modello 5/bis contenente i dati reddituali IRPEF ed IVA relativi all’associazione professionale nel suo complesso: esso non comporta versamento di ulteriori contributi.

La comunicazione deve contenere:

la denominazione;
cognome e nome di tutti i soci o associati, compresi quelli iscritti ad albi, elenchi o registri diversi da quelli forensi;
ordine territoriale di iscrizione dei singoli soci o associati;
sede della società o associazione;
numero di codice fiscale o di partita IVA della società o associazione;
numero di codice fiscale dei singoli soci o associati;
le quote di partecipazione agli utili dei singoli;
le quote di volume di affari IVA da attribuire ai singoli.
Nella comunicazione per le società o associazioni, devono essere indicate sia le somme complessive dei redditi e dei volumi di affari IVA di competenza di tutti i soci o associati iscritti alla Cassa o ad un albo forense, sia i redditi ed i volumi di affari IVA imputati ai singoli soggetti.

Il volume di affari di competenza di ogni singolo associato, corrisponde alla quota di volume d’affari dell’associazione, ottenuta ripartendo il volume d’affari stesso con le percentuali utilizzate per la divisione degli utili.


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