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Praticante abilitato al patrocinio
Gli iscritti alla Cassa possono essere cancellati: A DOMANDA (Art.3 Regolamento approvato con decreto interministeriale del 28 sett. 1995) A) La cancellazione a domanda (redatta su apposito modulo) è disposta con provvedimento della Giunta Esecutiva, previa dimostrazione che nel triennio anteriore l’anno di presentazione della domanda stessa tanto il reddito netto professionale, quanto il volume di affari dichiarato ai fini dell’IVA, siano inferiori ai limiti stabiliti dal Comitato dei Delegati ai fini dell’accertamento dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa. La cancellazione decorre dalla data di trasmissione della domanda che il professionista deve inviare con raccomandata con avviso di ricevimento. La cancellazione dalla sola Cassa non esonera l’Avvocato dagli obblighi dichiarativi (modello 5) e contributivi (2%). Per i praticanti abilitati al patrocinio, la cancellazione a domanda è disposta con provvedimento della Giunta Esecutiva e decorre dalla data di trasmissione della domanda. Il praticante non è tenuto a fornire la prova del venir meno del requisito della continuità. B) La cancellazione a domanda è, altresì, disposta con provvedimento della Giunta Esecutiva previa dimostrazione di cessazione dell’attività professionale per chiusura della partita IVA. La cancellazione decorre dalla data di chiusura della partita IVA risultante dalla certificazione che l’interessato deve allegare alla richiesta. D’UFFICIO (Art.3 Regolamento approvato con decreto interministeriale del 28 sett. 1995) La cancellazione d’ufficio è disposta con provvedimento della Cassa a decorrere dalla data di cancellazione dall’albo. In caso di iscrizione anche nell’Albo speciale dei Cassazionisti, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense la cancellazione dalla Cassa è disposta a decorrere dalla data dell’ultima cancellazione dai predetti Albi. RIMBORSO DEI CONTRIBUTI (art.21 legge n. 576/80) Coloro che cessano dall’iscrizione alla Cassa, senza aver maturato i requisiti per l’ammissione al diritto a pensione, possono ottenere a domanda, il rimborso dei contributi soggettivi di cui all'art. 10 lettera a) e lettera b) della legge n. 576/1980, maggiorati dell’interesse legale. Non sono oggetto di restituzione il contributo integrativo e il contributo di maternita'. Il rimborso spetta anche all’erede dell’iscritto, non pensionato, a condizione che non sussistano i requisiti per la concessione della pensione indiretta. I contributi vengono restituiti agli aventi diritto previa richiesta da inoltrare alla Cassa, debitamente compilata in ogni sua parte. Nel caso in cui tra gli eredi vi siano minori o interdetti, è necessario il provvedimento del giudice tutelare. Il rimborso dei contributi non consente di esercitare la ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge n.45/1990).
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