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Praticante abilitato al patrocinio
Il praticante che si iscrive prima del compimento del trentesimo anno di età versa il contributo minimo soggettivo ridotto alla metà per i primi 3 anni di iscrizione alla Cassa, il contributo integrativo è invece dovuto a decorrere dall’anno 2003, in proporzione all’effettivo volume d’affari dichiarato. La domanda di iscrizione può, a richiesta, retroagire i propri effetti al primo anno di abilitazione al patrocinio (o ad un anno intermedio) versando i contributi dovuti maggiorati degli interessi. Per gli anni di iscrizione alla Cassa quale praticante abilitato al patrocinio non è richiesta alcuna prova dell’esercizio continuativo della professione. Il praticante che si iscrive dopo il compimento del quarantesimo anno di età non può retroagire gli effetti dell’iscrizione; può invece esercitare la facoltà di cui all’art. 14 della legge 11 febbraio 1992 n. 141. Gli iscritti nei Registri dei Praticanti abilitati al patrocinio: NON DEVONO se non iscritti alla Cassa applicare la maggiorazione percentuale (2%) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini dell’IVA. NON DEVONO se non iscritti alla Cassa inviare la comunicazione prevista dall’art. 17 legge 20 settembre 1980, n. 576 (mod/5). POSSONO iscriversi alla Cassa, nel qual caso sono tenuti: - all’invio del Mod/5 - al versamento dei contributi Gli iscritti nei Registri dei Praticanti NON abilitati al patrocinio: NON POSSONO iscriversi alla Cassa Forense. NON DEVONO applicare la maggiorazione percentuale (2%) sui corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini dell’IVA. NON DEVONO inviare alla Cassa la comunicazione prevista dall’art. 17 Legge 20 settembre 1980 n.576 (mod/5).
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