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Domanda Di Iscrizione Alla Cassa
autore: Referente Informatico

Avvocato

Gli avvocati iscritti in un Albo sono soggetti ai seguenti OBBLIGHI:

OBBLIGO DICHIARATIVO

(art.17 legge 20 settembre 1980, n.576 come modificato dall’art. 9 legge 11 febbraio 1992, n. 141)
(Regolamento per la disciplina delle sanzioni approvato con D.M. del 20 nov. 2000)

L'avvocato ISCRITTO all'Albo (Ordinario e/o dei Cassazionisti) DEVE inviare alla Cassa, entro il 30 settembre di ogni anno, l’ammontare del reddito professionale conseguito ai fini della denuncia al Fisco per l’anno precedente nonchè il volume d’affari conseguito ai fini dell’IVA per il medesimo anno.

Tale dichiarazione deve essere inviata, entro il 30 settembre di ciascun anno, anche quando non sia stata presentata denuncia alcuna e anche nel caso in cui tanto il reddito quanto il volume d’affari siano negativi.

L’appartenenza all’Albo per un solo giorno determina l’obbligatorietà dell’invio del modello 5.

L’avvocato NON ISCRITTO alla Cassa DEVE versare solo il contributo del 2% sul volume d’affari, detratto l’importo del contributo integrativo (2%) già assoggettato ad IVA (legge 22 marzo 1995, n. 85) in due rate, di cui la prima entro il 31 luglio dell'anno in cui deve essere inviato il modello 5 e la seconda, entro il 31 dicembre dello setsso anno.

Il mancato ricevimento del mod/5 non esonera il professionista dall’obbligo dell’invio.

OBBLIGO CONTRIBUTIVO
(artt. 10 e 11 legge 20 settembre 1980, n. 576)

L’iscritto alla Cassa è soggetto ad una contribuzione pari al 10% del reddito professionale Irpef netto e del 2% del volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA, detratto l’importo del contributo integrativo (2%) già assoggettato ad IVA (legge 22 marzo 1995, n. 85), fermo restando un minimo fissato per legge e rivalutato, sempre per legge, ogni anno in base all’indice ISTAT.

Dal 1993, tutti gli iscritti alla Cassa, nonché i pensionati di vecchiaia e invalidità sono soggetti al pagamento di un contributo per la copertura delle indennità di maternità erogate nei confronti delle professioniste iscritte alla Cassa (D.Lgs. n.151 - 26 marzo 2001 artt.70, 72 e 73).

I contributi minimi e la maternità si riscuotono a decorrere dall’1/1/2004 tramite avvisi di pagamento MAV (conto corrente bancario o postale).

I contributi non pagati spontaneamente vengono riscossi tramite ruoli esattoriali.

La contribuzione si riduce al 3% oltre un certo reddito professionale (tetto) e per i pensionati di vecchiaia, a decorrere dal 6° anno solare successivo al pensionato, previa comunicazione dell’interessato della delibera di Giunta Esecutiva di ammissione al supplemento triennale.

La tabella che segue riporta gli importi dei contributi minimi (intero e ridotto) soggettivo, integrativo e di maternità dal 1990, nonché il "tetto" oltre il quale è dovuta la contribuzione del 3% a titolo di solidarietà:

 

ANNO

CONTRIBUTO
SOGGETTIVO
MINIMO
CONTRIBUTO
INTEGRATIVO MINIMO
CONTRIBUTO
MATERNITA'
FISSO
TETTO CONTR.
SOGGETTIVO
1990 €  688,44
 *rid. 344,22
€  206,58   €   45.913,02
1991 €  733,37
 *rid. 366,68
€  220,01   €  48.960,11
1992 €  779,85
 *rid. 389,92
€ 233,95   € 51.955,57
1993 €  831,50
 *rid. 415,75
€ 249,45 €   46,48 € 55.260,89
1994 €  877,98
 *rid. 438,99
€ 263,39 €   46,48 € 58.256,34
1995 €   914,13
 *rid. 457,06
€ 274,24 €   46,48 € 60.580,40
1996 €   950,28
 *rid. 475,14
€ 285,08 € 51,65 € 63.059,39
1997 €   1.007,09
 *rid. 503,55
€ 302,13 € 56,81 € 66.726,23
1998 €   1.048,41
 *rid. 524,20
€ 315,04 € 69,72 € 69.308,52
1999 €   1.063,90
 *rid. 531,95
€ 320,20 € 70,75 € 70.496,37
2000 €   1.084,56
 *rid. 542,28
€ 325,37 € 103,29 € 71.787,52
2001 €   1.100,05
 *rid. 550,03
€ 330,53 € 111,04 € 72.923,71
2002 € 1.130,00
 *rid. 565,00
€ 340,00
 
€ 119,00

 
€ 74.800,00

 
2003 €  1.160,00
 *rid. 580,00
€ 350,00 € 173,00 € 76.800,00
2004 €   1.190,00
 *rid. 595,00
€ 355,00 € 173,00 € 78.650,00


* per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa per gli avvocati e i praticanti con abilitazione, se iscritti alla Cassa rispettivamente prima del 35° e 30° anno di età.

Dal 2003 per il periodo di praticantato con abilitazione il contributo integrativo è dovuto solo sull’effettivo volume d’affari dichiarato.

OBBLIGO DELL’ISCRIZIONE
(art. 22 Legge 20 settembre 1980, n. 576 come modificato dall’art. 11 legge 11 febbraio 1992, n. 141)

L’obbligo di iscrizione alla Cassa decorre dall’anno 1980 al raggiungimento dei seguenti limiti reddituali annui (reddito professionale e/o volume d’affari) fissati dal Comitato dei Delegati per la prova della continuità dell’esercizio professionale:

Reddito netto professionale - Volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA

2004 €  7.140,00 €  10.710,00
2003 €  6.960,00 €  10.440,00
2002 €  6.780,00 €  10.170,00
2001 €   6.600,32 €   9.900,48
2000 €   6.507,36 €   9.761,04
1999 €   6.383,41 €   9.575,11
1998 €   6.290,45 €   9.435,67
1997 €   6.042,55 €   9.063,82
1996 €   5.701,68 €   8.552,53
1995 €   5.479,61 €   8.211,66
1994 €   5.267,86 €   7.901,79
1993 €   4.988,97 €   7.483,46
1992 €   4.679,10 €   7.018,65
1991 €   4.400,21 €   6.600,32
1990 €   4.130,62 €   6.195,93
1989 €   3.935,40 €   5.903,10
1988 €   3.749,48 €   5.624,22
1987 €   3.532,57 €   5.298,85
1986 €   2.711,40 €   4.067,10
1985 €   2.453,17 €   3.679,76
1984 €   1.714,64 €   2.571,96
1983 €   1.466,74 €   2.200,11
1982 €   1.549,37 €   2.582,28
1981 €   1.549,37 €   2.582,28
1980 €   1.549,37 €   2.582,28

Tutti gli avvocati regolarmente iscritti agli Albi (indipendentemente dall’età e dal fatto che siano o meno già percettori di altro trattamento pensionistico) possono essere soggetti all’obbligo di iscrizione.

Si precisa che per determinare l’esatto ammontare del volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA, a decorrere dall’anno 1995, è necessario detrarre dal dichiarato il 2% già assoggettato ad IVA.

ISCRIZIONE A DOMANDA

Il termine di presentazione della domanda scade il 31 dicembre dell’anno solare successivo al raggiungimento del reddito e/o del volume d’affari su indicati.

ISCRIZIONE FUORI TERMINE

Se la domanda di iscrizione è inviata oltre il 31 dicembre dell’anno solare successivo al raggiungimento del reddito o del volume d’affari che determina l’obbligo, la Cassa attiva il procedimento di iscrizione d’ufficio assoggettando a penali, sanzioni ed interessi gli anni per i quali non è stata inviata tempestiva domanda.

ISCRIZIONE D’UFFICIO

In ogni caso, la Cassa è tenuta ad iscrivere d’ufficio coloro i quali, pur avendone obbligo, non hanno presentato, nel termine previsto dalla legge, domanda di iscrizione tempestiva, applicando le sanzioni, le penalità e gli interessi previsti dall’art. 11 della legge 141/92.

ISCRIZIONI CON EFFETTO RETROATTIVO
(art. 13 legge 11 febbraio 1992, n. 141)

L’iscrizione alla Cassa può comprendere gli anni della pratica con abilitazione al patrocinio ed i primi 3 anni di iscrizione all’Albo.

Per gli anni di pratica con abilitazione al patrocinio non è richiesta alcuna prova dell’esercizio continuativo della professione; per i primi 3 anni di iscrizione alla Cassa, (che coincidono con i primi 3 di iscrizione all’Albo) è necessario che per il 2° e 3° anno sia denunciato un volume d’affari di qualsiasi importo.

L’iscrizione alla Cassa con effetto retroattivo può essere richiesta da:

chi si iscrive alla Cassa per la prima volta;
abbia meno di 40 anni;
sia in regola con l’invio dei modelli 5;
non sia soggetto ad iscrizione d’ufficio.

La Giunta Esecutiva può, su richiesta dell’interessato, concedere, per il pagamento di quanto dovuto, una dilazione rateale non superiore a tre anni con l’aggiunta degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette (5% annuo).

FACOLTA’ IN CASO DI ISCRIZIONE DI ULTRAQUARANTENNI
(art. 14 legge 11 febbraio 1992, n. 141)

L’art. 14 della legge n.141/92 consente agli ultraquarantenni, che si iscrivono alla Cassa per la prima volta, di superare la barriera del 40° anno di età, previo pagamento della speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi (soggettivo ed integrativo) dell’anno di presentazione della domanda, per ciascun anno, a decorrere da quello di compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza dell’iscrizione alla Cassa, entrambi inclusi. Il pagamento della speciale contribuzione consente di fruire delle pensioni di invalidità, inabilità e indiretta, ferma restando la sussistenza dei requisiti di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa prescritti per legge.

Il versamento della speciale contribuzione deve essere effettuato in un’unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione di ammissione al beneficio da parte della Giunta Esecutiva, che, su richiesta del professionista, può disporre il pagamento rateale nel massimo di tre anni, maggiorato degli interessi nella misura prevista per le imposte dirette.

L’offerta della speciale contribuzione comporta, altresì, un ulteriore beneficio; gli anni per i quali questa è stata corrisposta sono, infatti, utili al solo fine di completare l’anzianità minima necessaria per conseguire il diritto a pensione di vecchiaia e, quindi, non incidono sulla determinazione dell’importo della stessa.

RIPRISTINO DELL'ISCRIZIONE ALLA CASSA
(art.21 legge n. 576/80)

Nel caso di reiscrizione alla Cassa, l’avvocato che abbia già ottenuto il rimborso dei contributi, può richiedere, contestualmente alla domanda di iscrizione, il ripristino del precedente periodo di anzianità di iscrizione alle Cassa restituendo le somme rimborsate, maggiorate dell’interesse del 10% annuo fissato per legge, nonché della rivalutazione, di cui all’art. 16, della citata legge n. 576/80, a decorrere dalla data dell’avvenuto rimborso.


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